“Atti navigabili” e liquidazione compensi:
aumenti del 30%
INTRODUZIONE FORMALE NEL PROCESSO CIVILE ex art 46 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Con l’art. 2 (Criteri di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero) comma 1 (Chiarezza e Sinteticità degli atti) lett. i) del Decreto Ministero Giustizia n. 110 del 07/08/2023, emanato ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, comma 4 aggiunto dall’art. 4, comma 3, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia Processo Civile) è stato introdotto formalmente nel processo il tipo di atto navigabile con documenti allegati hyperlinkati.
La detta lett. i) del detto DM 110/23 dispone infatti che
[…] Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall’articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:
[omiss]
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale.
Già in precedenza con la modifica dell’articolo 4 del D.M. n. 55/2014, apportata dal recente D.M. n. 37/2018, è stato disposto che, nel caso in cui l’atto digitale, depositato telematicamente con particolari tecniche di redazione, contenga dei collegamenti ipertestuali, ossia abbia il requisito della cd. “navigabilità”, il Giudice possa disporre l’aumento del compenso per l’attività prestata dall’avvocato “telematico” nella misura del 30%.
Il nuovo comma (1-bis) dell’articolo 4 «Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale» testualmente prevede:
1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.
Il requisito della navigabilità, in effetti, agevola notevolmente la consultazione e lo studio dell’atto, soprattutto di quelli complessi strutturalmente o dal punto di vista istruttorio.
Attraverso i link ipertestuali e la predisposizione di un sommario, infatti, è possibile sia visualizzare immediatamente il documento citato nel corpo dell’atto, sia passare alla lettura dello specifico punto di interesse contenuto nell’atto stesso con un semplice click del mouse (ad esempio, uno specifico motivo di diritto; le conclusioni etc.)
La sua realizzazione potrebbe non essere del tutto agevole ma la suddetta funzionalità è offerta dai principali programmi esistenti quali MS Word, Latex e LibreOffice Writer.
L’atto navigabile (atto ipertestuale) non solo è perfettamente in linea con le disposizioni dettate per il processo civile telematico, ma si colloca nel tracciato di valorizzazione del progetto di digitalizzazione, e rappresenta un chiaro segnale della trasformazione degli atti giuridici verso documenti che vengono redatti sin
dall’origine utilizzando tecniche informatiche che tengano contro delle esigenze e dalla fruibilità di soggetti diversi dall’autore, agevolandone la consultazione.
Scopo principalmente è, dunque, quello di facilitare il lavoro degli avvocati di parte avversa e dei giudici, naturali destinatari delle memorie degli avvocati. Il valore aggiunto della “navigabilità” risulta, pertanto, direttamente proporzionale all’aumento della complessità dell’atto in questione.
Tale novità normativa sta cominciando a trovare riscontro anche nei tribunali: lo scorso mese, ad esempio, il Tribunale di Verona ha riconosciuto l’aumento del 30% degli onorari nell’emettere un decreto ingiuntivo telematico con formula provvisoriamente esecutiva. Un passo avanti per combattere la tendenza di fascicoli ibridi, in parte telematici e in parte cartacei.
Ovviamente bisogna fare attenzione a non confondere quanto appena detto con il divieto di inserimento di cc.dd. “elementi attivi” nell’atto (dove per elementi attivi si intende la presenza di macro o di campi che possono pregiudicare la sicurezza, ad es. veicolare virus, o alterare dei valori all’apertura del file in questione). Divieto stabilito dall’articolo 11 del D.M. n. 44/2011 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”) e dall’articolo 12 del Provvedimento del 16.04.2014, sua norma di attuazione.
La violazione di tale divieto, infatti, può comportare la nullità dell’atto.
Fasi per rendere un atto “navigabile”
Le modalità attraverso cui creare i collegamenti ipertestuali sono molto semplici e non richiedono particolari conoscenze informatiche, basta utilizzare le funzioni presenti in tutti i software di video scrittura con i quali si redigono di norma gli atti.
- Clicca su INSERISCI e successivamente COLLEGAMENTO IPERTESTUALE, andando a selezionare dalla cartella precedentemente creata il file interessato.
- Ripeti l’operazione per tante volte quanti sono i documenti richiamati nell’atto.
- Salva il tutto, trasformarlo in pdf e procedi al suo inoltro telematico.
Inoltre è possibile inserire all’interno dell’atto Riferimenti incrociati, al fine di rimandare ad un elemento presente in un altro punto all’interno del medesimo documento e un Sommario attraverso il quale poter selezionare la parte di interesse ed accedere direttamente all’allegato selezionato.
Il tutto può essere semplificato con un semplice server di appoggio su cui caricare i documenti poi visualizzabili con funzione anteprima
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