La certificazione di qualità per gli Istituti di Vigilanza privati

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Le normative ISO in materia di sicurezza e qualità sono orientate verso una politica di controllo e monitoraggio ultimamente più stringente nei confronti delle strutture responsabili del mantenimento dell’ordine e della sicurezza sociale.
Dal 3 settembre 2014 è entrato in vigore il D.M. n. 115/2014 che impone agli istituti di vigilanza di ottenere una certificazione da parte di organismi indipendenti che accerti la qualità dei servizi offerti nell’espletamento delle proprie funzioni.
La normativa impone a tutti gli Istituti di Vigilanza privata di sottoporre a valutazione e verifica i servizi, i professionisti e gli impianti da loro gestiti, nel rispetto dei criteri di conformità stabiliti da legge.
I destinatari della disciplina vengono descritti dall’art. 1 comma 2 del D.M. n.115/2014 e fa particolare riferimento a coloro i quali svolgano attività di vigilanza all’interno di luoghi pubblici, che svolgano attività di custodia, trasporto e scorta di materiali pericolosi o di beni e titoli di valore appartenenti a terzi e a coloro i quali svolgano interventi sugli allarmi.
Per tutti gli Istituti di Vigilanza che abbiano provveduto a munirsi di certificazione prima dell’entrata in vigore del decreto e nel rispetto della norma UNI 11068 (che definisce i criteri progettuali e organizzativi effettuati dal servizio di telesorveglianza), è previsto che gli apportino i dovuti aggiornamenti con l’onere di adeguare le proprie strutture ai nuovi criteri stabiliti, entro trentasei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Per tutti gli istituti che non siano ancora certificati, è previsto adeguamento alla norma EN 50518 (relativa ai sistemi di monitoraggio e ricezione allarme) che integra e completa la normativa precedente conferendo particolare efficacia agli aspetti di monitoraggio e valutazione già contemplati dalla normativa precedente.
Nello specifico, come dettato dall’art.6 gli organismi di certificazione indipendente di cui all’art. 4, certificano la conformità  degli  Istituti  di  Vigilanza  e  dei servizi  dagli  stessi  prestati,  verificando  il   rispetto   delle previsioni del Ministro dell’Interno n.269/2010 e  delle  norme UNI, CEI, EN, ISO/IEC o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o  che  sono  parti  contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo.
La certificazione ha validità triennale e durante il periodo che decorre è prevista una verifica iniziale, due ispezioni in loco ed un’ultima verifica di rinnovo della certificazione che precede la scadenza della stessa. Attraverso verifica documentale, operativa e organizzativa viene garantito un costante monitoraggio delle attività svolte dall’istituto e la conformità ai criteri di sicurezza e qualità richiesti da legge.
Le modalità attraverso le quali l’ente responsabile dovrà effettuare le valutazioni di conformità degli istituti, saranno esplicate in un successivo decreto del Capo della Polizia, fino ad allora gli enti stessi predisporranno autonomamente gli strumenti conformi affinché tale valutazione possa essere effettuata, sempre  nel rispetto dei criteri e delle finalità perseguite da legge.
Il decreto definisce altresì i requisiti richiesti affinché l’ente possa essere ritenuto idoneo ad effettuare le suddette verifiche e a tal proposito, viene definito come tale “l’organismo che svolge attività di valutazione della conformità degli istituti autorizzati, a norma  dell’articolo  134  T.U.L.P.S.(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e  dell’articolo  257   del Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S.” art.2 g).
Cristina Raniolo
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